Art. 1.
(Sospensione e revoca della patente di guida).

      1. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 130.1. - (Sospensione della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte o il ferimento di altre persone). - 1. La patente di guida è sospesa per un periodo di dieci anni, nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
      2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di sospensione della patente di guida di cui al comma 1, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente sospesa, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente sospesa.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di violazioni commesse da conducenti in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti che provochino il ferimento di altre persone».

 

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      2. L'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte o il ferimento di altre persone). - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
      2. In caso di revoca della patente di guida ai sensi del comma 1, l'interessato può conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici prescritti, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata solo decorsi dieci anni dalla data della revoca.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di violazioni commesse da conducenti in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti che provochino il ferimento di altre persone».